Città di TORINO un esempio
REGOLAMENTO PER LA TUTELA ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI IN CITTA'
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 11 aprile 2006 (mecc. 2005 05564/021) esecutiva dal 29 aprile 2006.
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 marzo 2011 (mecc. 2011 01258/110) IE esecutiva dal 29 marzo 2011.
Articolo 19 - Attività motoria e rapporti sociali
1. Chi tiene un cane dovrà consentirgli quotidianamente, secondo le caratteristiche del soggetto, l'opportuna attività motoria durante la quale potrà espletare i propri bisogni fisiologici. Si consigliano almeno tre uscite al giorno.
Articolo 20 - Divieto di detenzione a catena
1. E' vietato detenere cani legati od a catena se non in casi di effettiva e particolare necessità e secondo quanto stabilito dal successivo comma 2.
2. Se indispensabile, l'uso della catena deve comunque essere assicurato all'animale il libero movimento con possibilità di raggiungere comodamente i contenitori dell'acqua, del cibo ed il riparo. La catena, munita di due moschettoni rotanti all'estremità, dovrà essere agganciata con un gancio scorrevole ad un cavo aereo posto ad altezza di almeno due metri da terra e la cui lunghezza sia di almeno cinque metri. La lunghezza della catena deve essere pari ad almeno due (2) volte l'altezza da terra del cavo aereo e comunque mai inferiore a cinque (5) metri.
Ai cani detenuti a catena deve essere assicurata la possibilità di movimento libero per almeno una (1) ora al giorno. E' comunque vietato l'uso del collare a strozzo.
3. Qualora il cane sia detenuto in spazio delimitato, esclusi i canili, questo deve avere una dimensione minima pari a quindici (15) metri quadrati per ogni capo di età superiore ai 180 giorni.