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Risultati da 21 a 30 di 34

Discussione: Chihuahua

  1. #21
    Senior Member

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    mi fido di te...
    ma siccome per me questa illegalitá è totalmente nuova...
    potresti darmi gli estremi della legge?
    regionale o nazionale?

  2. #22
    Senior Member

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    Città di TORINO un esempio


    REGOLAMENTO PER LA TUTELA ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI IN CITTA'
    Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 11 aprile 2006 (mecc. 2005 05564/021) esecutiva dal 29 aprile 2006.
    Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 marzo 2011 (mecc. 2011 01258/110) IE esecutiva dal 29 marzo 2011.


    Articolo 19 - Attività motoria e rapporti sociali
    1. Chi tiene un cane dovrà consentirgli quotidianamente, secondo le caratteristiche del soggetto, l'opportuna attività motoria durante la quale potrà espletare i propri bisogni fisiologici. Si consigliano almeno tre uscite al giorno.

    Articolo 20 - Divieto di detenzione a catena
    1. E' vietato detenere cani legati od a catena se non in casi di effettiva e particolare necessità e secondo quanto stabilito dal successivo comma 2.

    2. Se indispensabile, l'uso della catena deve comunque essere assicurato all'animale il libero movimento con possibilità di raggiungere comodamente i contenitori dell'acqua, del cibo ed il riparo. La catena, munita di due moschettoni rotanti all'estremità, dovrà essere agganciata con un gancio scorrevole ad un cavo aereo posto ad altezza di almeno due metri da terra e la cui lunghezza sia di almeno cinque metri. La lunghezza della catena deve essere pari ad almeno due (2) volte l'altezza da terra del cavo aereo e comunque mai inferiore a cinque (5) metri.
    Ai cani detenuti a catena deve essere assicurata la possibilità di movimento libero per almeno una (1) ora al giorno. E' comunque vietato l'uso del collare a strozzo.

    3. Qualora il cane sia detenuto in spazio delimitato, esclusi i canili, questo deve avere una dimensione minima pari a quindici (15) metri quadrati per ogni capo di età superiore ai 180 giorni.
    <font color=\"navy\"><i>https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=bbgHZWwyhcQ</i></font id=\"navy\">

  3. #23
    Senior Member

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    MODENA
    http://www.comune.modena.it/regolame...-degli-animali
    Art. 26 – Detenzione
    1. Il proprietario, possessore o detentore è responsabile civilmente e penalmente di ogni azione del cane da lui
    detenuto.
    2. Chi detiene a qualsiasi titolo un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l’opportuna attività
    motoria.
    3.La cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell’animale per permettere all’animale la posizione eretta e
    la possibilità di girarsi su se stesso, sufficientemente coibentata, con il tetto impermeabilizzato, chiusa su tre lati
    e rialzata da terra e il suolo posto davanti alla parte anteriore dovrà essere provvisto di uno strato di materiale
    drenante; non dovrà, infine, essere posta in luoghi soggetti a ristagni d’acqua ovvero in ambienti che possano
    risultare nocivi per la salute dell’animale.
    Dovrà sempre essere consentito l’accesso all’acqua mantenuta in contenitore collocato all'ombra e in modo tale
    da non poter essere ribaltato dall’animale.
    4. Box e recinti devono avere misure adeguate alle dimensioni dell'animale, disporre di zone sia all'ombra che
    soleggiate, e consentire l'accesso ad un rifugio. Quando il cane è tenuto alla catena questa dovrà essere di
    12lunghezza adeguata alle dimensioni del cane e tale da permettere di raggiungere agevolmente la ciotola
    dell'acqua e del cibo, un rifugio e di disporre di zone sia all'ombra che soleggiate.
    5. E’ vietato aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l’incolumità di persone, altri animali e
    provocare danneggiamenti di cose.
    Le violazioni di cui ai commi 2, 4 e 5 del presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria
    da Euro 50,00 ad Euro 300,00 e l’obbligo della cessazione immediata del comportamento vietato. Le violazioni
    di cui ai comma 3 comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 150,00 e
    l’obbligo della cessazione immediata del comportamento vietato.
    <font color=\"navy\"><i>https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=bbgHZWwyhcQ</i></font id=\"navy\">

  4. #24
    Senior Member

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    GENOVA
    http://www2.comune.genova.it/servlet...eName=allegato
    ART. 4- DIVIETI GENERALI
    E' fatto assoluto divieto a chiunque e a qualunque titolo:
    1) di abbandonare cani, gatti e qualsiasi altro animale in qualunque parte del territorio
    comunale, compresi parchi e giardini, corpi idrici e vasche;
    2) di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali, sottoporli ad eccessivi
    sforzi e fatiche, a rigori climatici ingiustificati per l'impiego, la specie, l'età o per natura
    valutata secondo le caratteristiche etologiche e comportamentali di ogni singola specie;
    3) di tenere permanentemente animali, in terrazzi e balconi senza possibilità alcuna di accesso
    all’interno dell’abitazione e di integrazione con il nucleo famigliare e in spazi comunque non
    compatibili con il loro benessere, quali rimesse, box auto, cantine oppure segregarli in
    contenitori e gabbie (ad eccezione di uccelli e piccoli roditori che necessitano il contenimento
    in gabbie) anche se poste all’interno dell’appartamento;

    ART. 10
    DETENZIONE DI ANIMALI DI AFFEZIONE E DOMESTICI.
    Chiunque detiene un animale, ne riconosce lo status di essere vivente, portatore di esigenze
    biologiche e psicologiche, e si impegna ad impedirne l’esposizione a sofferenze derivanti da
    privazioni od azioni coercitive contrarie ai bisogni fisiologici ed all’etologia della specie ed a
    detenerlo in situazioni e luoghi non pregiudizievoli per il suo benessere.
    A tal fine il detentore si assume, in particolare, la responsabilità e l’obbligo di:
    a) garantire all’animale una quotidiana, sana e sufficiente alimentazione;
    b) lasciare a disposizione dell’animale una adeguata quantità di acqua fresca e pulita,
    provvedendo giornalmente al ricambio della stessa;
    c) mantenere lo stato di salute garantendo, allorquando necessario, l’assistenza veterinaria ed
    interventi terapeutici adeguati;
    d) controllare l’attività riproduttiva volta all’eliminazione del fenomeno delle nascite
    indesiderate, occupandosi, comunque, della custodia, del benessere, della salute e
    dell’affidamento dell’eventuale prole;
    e) provvedere ad assolvere gli obblighi di identificazione dell’animale se previsti dalla
    normativa vigente;
    f) consentirgli un’adeguata possibilità di esercizio fisico;
    E’ consentita la detenzione di animali d’affezione nel rispetto delle leggi e dei regolamenti
    vigenti e senza pregiudizio per il benessere dell’animale.

    <font color=\"navy\"><i>https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=bbgHZWwyhcQ</i></font id=\"navy\">

  5. #25
    Senior Member

    User Info Menu

    e per esperienza personale,ripeto, UNA sola uscita al giorno è considerata insufficiente.
    <font color=\"navy\"><i>https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=bbgHZWwyhcQ</i></font id=\"navy\">

  6. #26
    Senior Member

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    Il comune di Chieti vieta espressamente
    http://www.comune.chieti.gov.it/inde...i-animali.html

    Art. 9 - Maltrattamento degli animali

    3. E' vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
    <font color=\"navy\"><i>https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=bbgHZWwyhcQ</i></font id=\"navy\">

  7. #27
    Senior Member

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    Ogni comune ha il suo regolamento, e gli 'Uffici Diritti e Tutela degli Animali, ai quali vanno indirizzate le segnalazioni, decidono le uscite dei veterinari per verificare le reali condizioni di detenzione.Discrezionalmente.
    <font color=\"navy\"><i>https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=bbgHZWwyhcQ</i></font id=\"navy\">

  8. #28
    Member

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    sì, per fortuna in Italia chi maltratta gli animali e' soggetto a sanzioni, multe , sino al sequestro del'animale
    i regolamenti cambiano da comune a comune ( c' e' anche da dire che molti comuni non sono informati adeguatamente)
    i sequestri sono ben pochi rispetto ai maltrattamenti ,c'e' molta omerta' da parte di cittadini che non segnalano i casi sospetti (la segnalazione il piu' delle volte e' anomima e il segnalatore rimane anonimo anche in caso di accertato maltrattamento )e 'compito della guardia volontaria zooofila o dei vigili accertare se ci sono gli estremi per un maltrattamento

  9. #29
    Senior Member

    User Info Menu

    ed è nostro dovere civico segnalarli
    <font color=\"navy\"><i>https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=bbgHZWwyhcQ</i></font id=\"navy\">

  10. #30
    Member

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    Una nostra vicina ha segnalato che il nostro cane aveva una catena troppo corta (intanto era lunghissima, poi io ero piccola, non so come mai avesse la catena il poveretto, però essendo un setter è scappato quando l'abbiamo tolta). E' venuta la protezione animali, ma non ci hanno fatto nulla, perchè come ho già detto era lunghissima, aveva tutto lo spazio per muoversi tranne che non poteva avvicinarsi al cancello. Ma si può?

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