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Risultati da 1 a 10 di 59

Discussione: cosa posso fare se... ?

  1. #1
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    cosa posso fare se... ?

    ciao a tutti volevo chiedervi una cosa..soprattuto alle persone molto esperte di allevamento.
    1) Nel caso sul pedigree di un cocker ci fosse scritto che entrambi i genitori sono esenti dalla displasia...ma venisse fuori che il cucciolo è affetto da displasia..posso chiedere un risarcimento o qualcosa all'allevamento?? e come???

    2) altra cosa..se il cucciolo preso in allevamento...finita la crescita non raggiunge lo standard in altezza perlomeno..e rimane piccolino... posso fare qualcosa??? in fondo il cucciolo è stato pagato per volere un cocker come si deve...non un mezzo cocker e un mezzo carlino..per esempio
    <font size=\"5\"><b><font color=\"red\"><font size=\"4\">BANNATO</font id=\"size4\"></font id=\"red\"></b></font id=\"size5\">

  2. #2
    Senior Member

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    io non sono un'esperta come ben sai...intervengo tanto per...per cui ovviamente prendi quello che ti dico come un discorso di logica ( e anche perchè avendo fatto qualche anno di legge all'uni prima di scegliere di passare a psicologia ho qualche vaga reminiscenza...)

    innanzitutto ti dico che spero il tuo lex non abbia nulla di simile...

    secondo poi ti dico...credo che dipenda molto dal "contratto" stipulato all'atto della vendita.

    ok ^^' non è il caso di parlare di animali in termini di compravendita, e blablabla,
    ma alla fine togliendo di mezzo il moralismo, in un certo senso, lo è...cioè è pur sempre un atto di vendita per cui ovviamente se è stipulato tra privati potrebbero venir meno determinate clausole di garanzia che invece in teoria un allevamento forse dovrebbe dare.

    nel suddetto contratto ovviamente sarebbero in quel caso di sicuro incluse le clausole di risarcimento in caso di "danno"
    che indubbiamente coprirebbero tot. mesi di vita (anni non credo) e specifiche malattie (di sicuro non saresti che so, coperta per parassiti, ma magari per problemi ortopedici o tare genetiche suppongo di si), come una sorta di "assicurazione" diciamo.

    per cui suppongo che se ci sia di mezzo un contratto, potresti eventualmente fare riferimento ad esso.
    ovviamente se non c'è niente di scritto, non puoi fare nulla.

    c'è da dire che in generale, parlando con il veterinario, mi ha spiegato che determinate malformazioni fisiche ed eventuali problemi possono emergere di mooooolto dopo la nascita e la vendita; in quel caso, eventuali problemi, non essendo neppure prevedibili, è praticamente impossibile riuscire ad attribuirne "la colpa" a chi ce lo ha venduto, per il semplice fatto che non poteva proprio saperlo, neppure facendogli fare tutti i controlli del caso.

    spero di non aver detto una marea di caxxate per cui prendi quello che ti ho scritto come aria fritta più che come oro colato

    ps dimenticavo che il vet mi ha anche spiegato che benchè i genitori possano essere entrambi privi di geni portatori di malattie genetiche o problemi ortopedici questo non vuol dire che non possa esserlo qualche avo e malaugurata sorte proprio instillare quel gene nel nostro cucciolo senza alcuna probabilità nè di prevederlo nè di rendercene conto prima di mesi e mesi di vita...
    facciamo gli scongiuri...

  3. #3
    Senior Member

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    Citazione:Messaggio inserito da consuelo


    2) altra cosa..se il cucciolo preso in allevamento...finita la crescita non raggiunge lo standard in altezza perlomeno..e rimane piccolino... posso fare qualcosa??? in fondo il cucciolo è stato pagato per volere un cocker come si deve...non un mezzo cocker e un mezzo carlino..per esempio
    E' il mio caso.
    Luna è ampiamente sotto lo standard (pesa 9 kg, 10 quando è cicciottella) e ha un occhio strabico.
    Ma a me non frega nulla e non ho intrapreso alcuna azione contro chi me l'ha venduta.
    Secondo me, per il punto (2) si fa poco... cioè: te lo tieni così come è e amen.
    Per il punto (1) potresti avere qualche margine se scopri che l'allevatore ti ha dato notizie sbagliate, cioè che ha falsificato i dati sui genitori.
    Però, sinceramente, di cocker con la dispalsia non ne ho davvero mai sentiti... Ma vanno soggetti? [:0][:0][:0][:0][:0][:0]
    credevo di no...

  4. #4
    Senior Member

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    guarda in aggiunta a quello che ti ho scritto ho fatto una ricerca su google e ti copio quello che ho trovato

    http://www.diritto.net/content/view/16/7/

    come leggerai si parla proprio di veri e propri contratti per cui come sospettavo è necessario che ci sia un atto scritto per poter adire le vie legali.

    "La vendita degli animali è disciplinata, sotto il profilo della garanzia per i vizi, dall’articolo la 1496 del codice civile il quale prevede che, tale garanzia venga regolata principalmente dalle leggi speciali o, in mancanza, dagli usi locali e ove neppure questi dispongano, dalle norme generali sulla vendita, contenute nel codice...

    La vendita degli animali è disciplinata, sotto il profilo della garanzia per i vizi, dall’articolo la 1496 del codice civile il quale prevede che, tale garanzia venga regolata principalmente dalle leggi speciali o, in mancanza, dagli usi locali e ove neppure questi dispongano, dalle norme generali sulla vendita, contenute nel codice ed in particolare dall’articolo 1490 il quale sancisce che: “il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.

    Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa”.

    In materia di vendita di animali, sulla base delle disposizioni del codice Civile, applicabili in mancanza di leggi speciali o, in via subordinata degli usi locali, la garanzia per vizi è dovuta dal venditore indipendentemente dalla colpa e per il solo fatto oggettivo della loro presenza. Essa è esclusa soltanto se, ai sensi dell'art. 1491 cod. civ., il compratore era a conoscenza dei vizi o se gli stessi erano facilmente riconoscibili, salvo, in quest'ultimo caso, che il venditore abbia dichiarato che l'animale ne era esente.

    Pertanto, qualora l'animale sia risultato affetto da malattia manifestatasi alcuni giorni dopo la consegna, costituisce onere probatorio posto a carico del venditore dimostrare che la malattia sia stata provocata dall’ingestione accidentale di sostanze tossiche o comunque da cause sopravvenute alla consegna del bene.

    L'acquirente di un cucciolo di pastore tedesco aveva chiesto la risoluzione del contratto di vendita, deducendo che l'animale era risultato affetto da malattia congenita che ne aveva determinato la morte. La Corte di Cassazione in sentenza n. 9330 del 17.05.2004, ha cassato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda ritenendo che l'attore non avesse assolto l'onere probatorio, su di lui incombente, di dimostrare che il difetto patologico e letale - determinato da una malattia congenita - non fosse dipeso da cause accidentali sopravvenute all'acquisto.

    Accade infatti spesso, nella vendita di animali, sia da affezione che da macello o da allevamento, che la patologia si manifesti solo in un momento successivo alla consegna del bene e pertanto sorge l’arduo compito di individuare ed accertare se tale patologia fosse già in atto al momento della vendita o se il contagio o la malattia si sia invece manifestata per la prima volta successivamente alla consegna.

    Il problema è di notevole importanza, non solo al fine di accertare ed individuare l’eventuale responsabilità per inadempimento contrattuale, ma anche in considerazione della pronunzia di nullità del contratto che consegue alla vendita degli animali definiti come contagiosi dai regolamenti di polizia veterinaria.

    Dalle disposizioni del R.D. 10 maggio 1914 n. 533 e del D.P.R. n. 320 del 08.02.1954 si desume che, l'animale affetto da una delle malattie infettive indicate dalle norme in questione, non possa essere venduto e la relativa compravendita sia nulla ex lege, con spettanza all'acquirente dell'azione generale contrattuale per mancanza di uno dei requisiti essenziali dell'oggetto.

    La Corte di Cassazione, sez. II, in sentenza del 10-08-1977, n. 3690 ha infatti affermato che: “ Nelle vendite di animali, se l'animale è affetto da una delle malattie contagiose elencate nel regolamento di polizia veterinaria, e per le quali è previsto l'isolamento o il sequestro, (nella specie, salmonellosi), il negozio deve ritenersi nullo per illiceità dell'oggetto derivante dal divieto di alienazione, il quale sussiste anche se l'incommerciabilita di cui trattasi non è espressamente disposta dal regolamento predetto”.

    L’eventuale dichiarazione di nullità della vendita degli animali affetti da patologie disciplinate da regolamenti di polizia veterinaria, non comporta automaticamente l'obbligo per venditore di risarcire i danni all'acquirente.

    Il venditore è tenuto al risarcimento dei danni patiti dal compratore solo quando, conoscendo o dovendo conoscere la causa di nullità del contratto (patologia dell’animale), non ne abbia dato notizia al compratore e questi abbia confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto. Sarà pertanto il venditore a dover dimostrare di aver ignorato senza colpa l’esistenza della patologia in atto.

    Se invece l’animale venduto risulta affetto da patologia non contemplata nei regolamenti di polizia veterinaria, non possiamo più parlare di nullità del contratto per illiceità dell’oggetto ma eventualmente di inadempimento; assume pertanto fondamentale rilievo l’indagine diretta ad accertare il luogo ed momento esatto dell’insorgere della patologia, al fine di individuare il soggetto a cui “imputare l’evento”.

    Così il Tribunale Perugia, 26-01-1996 “Nell'ipotesi di compravendita di un animale (nel caso di specie, un cane) ove lo stesso muoia in seguito a una malattia non prevista dal regolamento veterinario (ipotesi che rende nullo il contratto) il compratore è legittimato ad esperire l'azione redibitoria”.

    Per l’ammissibilità dell’azione di risoluzione contrattuale per inadempimento, riveste un ruolo primario anche la tempestività della denunzia dei vizi (malattia dell’animale) da parte del compratore. Ai sensi dell’articolo 1495 del codice civile il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge.

    La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato. L’occultamento dei vizi della cosa venduta nel caso di vendita di animali, per dispensare il compratore dall'onere della denunzia, ai sensi dell'art. 1495 comma secondo cod. civ., non può consistere nel semplice silenzio da parte del venditore, ma esige una particolare attività illecita dello stesso, effettuata con artifici appositamente diretti a nascondere l’esistenza della malattia.

    Il termine di 8 giorni decorre dalla consegna dei capi esclusivamente quando la malattia si manifesta palesemente mentre, per le malattie non rilevabili attraverso un rapido e sommario esame dell’animale, il termine decorre dal momento della loro scoperta, la quale ricorre allorché il compratore abbia acquisito la certezza oggettiva della esistenza del vizio. (vedi Cass., 30 agosto 2000, n. 11452).

    E’ evidente che nella vendita di animali, i vizi della cosa venduta possono essere rappresentati non solo da una patologia dei capi di bestiame, ma anche da difetti di qualità, di dimensioni, peso, misura od alle caratteristiche dei singoli capi.

    In caso di vizi rilevanti, il compratore ai sensi dell’articolo 1492 del codice civile potrà domandare a sua scelta o la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo, salvo che, per determinati vizi, gli usi o normative specifiche escludano la risoluzione (vizi non rilevanti).

    Se poi gli animali venduti muoiono in conseguenza dei vizi (malattia), il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto; se invece la morte sopravviene per caso fortuito o per colpa del compratore, egli non può domandare che la riduzione del prezzo.

    Quando invece gli animali, pur avendo le caratteristiche pattuite, vengano consegnati in numero inferiore a quello convenuto, il venditore incorre in inadempimento parziale ed il compratore ha diritto, a seconda delle particolarità concrete, o alla consegna del quantitativo mancante o alla risoluzione del contratto o alla riduzione del prezzo, ferma restando l'eccezione d'inadempimento di cui all'art. 1460 cod. civ., senza che a dette azioni siano applicabili le condizioni ed i termini di cui all'art. 1495 cod. CIV..

    In ogni caso, quando in compratore opta per la risoluzione del contratto, il venditore dovrà restituire il prezzo di acquisto e rimborsare al compratore le spese e i pagamenti legittimamente fatti per la vendita.

    Il compratore dal canto suo, dovrà restituire gli animali, qualora, ovviamente, essi non siano periti a causa della malattia.

    Il venditore sarà inoltre tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa e dovrà altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa (accade frequentemente che altri animali di proprietà del compratore vengano contagiati dai capi malati). "



  5. #5
    Senior Member

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    Citazione:Messaggio inserito da Nick73

    Citazione:Messaggio inserito da consuelo


    2) altra cosa..se il cucciolo preso in allevamento...finita la crescita non raggiunge lo standard in altezza perlomeno..e rimane piccolino... posso fare qualcosa??? in fondo il cucciolo è stato pagato per volere un cocker come si deve...non un mezzo cocker e un mezzo carlino..per esempio
    E' il mio caso.
    Luna è ampiamente sotto lo standard (pesa 9 kg, 10 quando è cicciottella) e ha un occhio strabico.
    Ma a me non frega nulla e non ho intrapreso alcuna azione contro chi me l'ha venduta.
    Secondo me, per il punto (2) si fa poco... cioè: te lo tieni così come è e amen.
    Per il punto (1) potresti avere qualche margine se scopri che l'allevatore ti ha dato notizie sbagliate, cioè che ha falsificato i dati sui genitori.
    Però, sinceramente, di cocker con la dispalsia non ne ho davvero mai sentiti... Ma vanno soggetti? [:0][:0][:0][:0][:0][:0]
    credevo di no...
    a me dissero che sono molto soggetti alla displasia..poi non so.
    per quanto riguarda akasha..non cè enssun contratto..ricevuta che hai pagato e basta..e pedigree quando arriva..
    nick è logico che me lo tengo cosi comè...ma solo che pensavo fosse serio..dato che è allevamento con affisso enci...e che quindi avendolo pagato per cocker non lo voglio per non cocker..sennò andavo in canile..
    <font size=\"5\"><b><font color=\"red\"><font size=\"4\">BANNATO</font id=\"size4\"></font id=\"red\"></b></font id=\"size5\">

  6. #6
    Senior Member

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    purtroppo allora mi sa che non hai alcuna garanzia, in pratica è come se avessi acquistato da un privato con la sola differenza che ti hanno fatto la ricevuta e il privato logicamente non te la fa.

    peeeeeeeeeeerò magari comunque potresti provare a telefonare all'ENCI e chiedere un parere esperto a loro, perchè in effetti potrebbe darsi anche che la ricevuta stessa del pagamento funga da contratto di vendita (con le dovute annesse garanzie).

    oppure puoi tentare di telefonare agli allevatori e sentire cosa ti dicono, anche se ahimè non so che tipo di esito potrebbe avere la faccenda. vedi se hanno un sito internet, se sul loro sito ci sono riferimenti a garanzie sulla salute degli animali, e se hai un amico che pratica la professione legale facci 4 chiacchiere...

    nel frattempo vi faccio un grande in bocca al lupo...a te e lex =*

  7. #7
    Junior Member

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    Cara Consuelo,
    io ti leggo spesso, forse tu non mi conosci, per ora non posseggo un cane, ma anche se so che non lo tornerai mai indietro se il cane è affetto da una malattia ereditaria e quindi c'è la prova che quelli che ti hanno detto non sono i suoi genitori, dovresti contattare comunque l'allevamento per saperne di più anche per il bene del cane. Fai luce su questo caso.
    Ciao
    rosanna de sio

  8. #8
    Senior Member

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    ciao..allora tempo fa mandai un email all'allevatore facendo questa domanda.
    Ma i genitori sono esenti dalla displasia??? se lex ce l'ha come facciamo??

    l'allevatore mi ha risposto : i genitori sono esenti da displasia ma se lex lo è affetto io non lo posso sapere e neanche posso farci niente.

    io invece non la sapevo cosi...io sapevo che siccome la displasia è genetica(non vorrei dire cavolate) allora devono essere sicurissimi che tutti i parenti e annessi non ne siano affetti..sennò il cane non si può riprodurre...se lex lo fosse(speriamo proprio di no) vorrebbe dire che alcuni parenti se non i genitori stessi ne sono affetti..e che quindi...avendo scritto nel pedigree che i genitori e quant'altro ne sono esenti..loro dovrebbero rimborsarti spese veterinarie per questo tipo di prbolema e spese dell'operazione se è necessaria.
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  9. #9
    Senior Member

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    Allora, vediamo se a qualcosa posso rispondere io.

    per quanto riguarda la displasia dell'anca, che xNick affligge assolutamente anche i cocker, è una malattia genetica ma anche ambientale. Questo significa che, anche eventuali traumi subiti in crescita, come salire le scale, scivolare su pavimenti troppo lisci, cadute accidentali anche giocando, possono giocare un ruolo nella diagnosi di questa patologia.
    Ad ogni modo genitori esenti da displasia, il che vuol dire "A" di anche possono anche generare cuccioli displasici, dipende dalle generazioni addietro. Spesso e volentieri, vengono comunque accoppiati cani con diversi gradi di displasia che possono dare origine a cani con anche perfette o malate, ma non è possibile attualmente prevedere, anche con tutti i crismi del caso, se un cucciolo potrà sviluppare o meno la displasia.

    Un allevatore serio può fare:
    1) Lastrare i suoi cani e non fare riprodurre i cani con grado inferiore a C
    2) Consigliare correttamente i futuri acquirenti sulla patologia, indicando come prevenirla e come allontanare le probabilità che si instauri un fattore ambientale aggravante.

    Poi, se un cucciolo dovesse sviluppare una displasia così grave da necessitare operazioni come la protesi d'anca o la triplice osteotomia ad esempio, un buon allevatore potrebbe partecipare alle spese sostenute per l'operazione o rimborsare la spesa del cucciolo, ma ad ogni modo, non è un suo dovere.
    Stessa cosa vale per un cane fuori standard per qualche motivo, non ci sono margini di prevedibilità assoluta. Io consiglio di mantenere sempre rapporti civili con il proprio allevatore che potrà a seconda delle esigenze che avete (show, lavoro, o compagnia) valutare il difetto del cane, ed eventualmente proporre di prendere un altro cucciolo.

  10. #10
    Senior Member

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    Io pensavo che la Displasia (a parte quella di origine ambientale o traumatica) fosse piuttosto rara nei cocker

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