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Discussione: Ordinanza Turco entrata in vigore

  1. #1
    Senior Member

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    Ordinanza Turco entrata in vigore

    Vi riporto di seguito il testo integrale del decreto che porta alcune novità rispetto al precedente come il divieto di tagliare coda e orecchie per scopi estetici e l'uso di "collari elettrici":

    MINISTERO DELLA SALUTE ORDINANZA 12 dicembre 2006
    Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani.
    (Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13-1-2007)

    IL MINISTRO DELLA SALUTE
    Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
    Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
    Visto l'art. 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, firmata anche dall'Italia;
    Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo, in particolare l'art. 1 che stabilisce che lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi e favorisce la corretta convivenza tra uomo ed animale;
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003, che ratifica l'accordo 6 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy;
    Considerato che l'uso di collari elettrici o altri congegni atti a determinare scosse o impulsi elettrici sui cani procura paura e sofferenza e può provocare reazioni di aggressività da parte degli animali stessi, l'impiego di tali strumenti si configura come maltrattamento e chiunque li utilizzi e' perseguibile ai sensi della legge 20 luglio 2004, n. 189;
    Visti gli episodi di aggressione alle persone da parte di cani;
    Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare, in attesa dell'emanazione di una disciplina normativa organica in materia, disposizioni cautelari a tutela della salute pubblica;
    Ordina:

    Art. 1.
    1. Sono vietati:
    a) l'addestramento inteso ad esaltare l'aggressività dei cani;
    b) l'addestramento inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressività di cani appartenenti a incroci o razze di cui all'elenco allegato;
    c) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di sviluppare l'aggressività;
    d) la sottoposizione di cani a doping, così come definito all'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376; e) gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un cane, o finalizzati ad altri scopi non curativi, in particolare:
    i) il taglio della coda;
    ii) il taglio delle orecchie;
    iii) la recisione delle corde vocali;
    2. Il divieto di cui al punto 1 lettera e) non si applica agli interventi curativi necessari per ragioni di medicina veterinaria.

    Art. 2.
    1. I proprietari e i detentori di cani, analogamente a quanto previsto dall'art. 83, primo comma, lettere c) e d) del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, hanno l'obbligo di:
    a) applicare la museruola o il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico; b) applicare la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e sui pubblici mezzi di trasporto. 2. I proprietari e i detentori di cani di razza di cui all'elenco allegato devono applicare sia il guinzaglio sia la museruola ai cani sia quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico sia quando si trovano nei locali pubblici o sui pubblici mezzi di trasporto
    3. Gli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati come cani guida.

    Art. 3.
    1. Chiunque possegga o detenga cani di cui all'art. 1, comma 1 lettera b) ha l'obbligo di vigilare con particolare attenzione sulla detenzione degli stessi al fine di evitare ogni possibile aggressione a persone e deve stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane.

    Art. 4.
    1. L'uso di collari elettrici o altri congegni atti a determinare scosse o impulsi elettrici sui cani procura paura e sofferenza e può provocare reazioni di aggressività da parte degli animali stessi. Pertanto l'impiego di tali strumenti si configura come maltrattamento e chiunque li utilizzi e' perseguibile ai sensi della legge 20 luglio 2004, n. 189.

    Art. 5.
    1. Si definisce cane con aggressività non controllata quel soggetto che, non provocato, lede o minaccia di ledere l'integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato dal proprietario o detentore dell'animale.
    2. I servizi veterinari tengono aggiornato un archivio dei cani morsicatori e dei cani con aggressività non controllata rilevati, nonché dei cani di cui all'elenco allegato al fine di predisporre i necessari interventi di controllo per la tutela della incolumità pubblica.
    3. L'autorità sanitaria competente, in collaborazione con la Azienda sanitaria locale stabilisce:
    a) i criteri per la classificazione del rischio da cani di proprietà con aggressività non controllata con i relativi parametri per la rilevazione;
    b) i percorsi di controllo e rieducazione per la prevenzione delle morsicature;
    c) l'obbligo per i proprietari dei cani cui al comma 1 di stipulare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane;
    d) ulteriori prescrizioni e misure atte a controllare o limitare il rischio di morsicature.
    4. E' vietato acquistare, possedere o detenere cani di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) e di cui al comma 1 del presente articolo:
    a) ai delinquenti abituali o per tendenza;
    b) a chi e' sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
    c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
    d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques del codice penale e, per quelli previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189;
    e) ai minori di diciotto anni e agli interdetti o inabilitati per infermità.
    5. Il proprietario o il detentore di un cane di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) e di cui al comma 1 del presente articolo che non e' in grado di mantenere il possesso del proprio cane nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente ordinanza deve interessare le autorità veterinarie competenti del territorio al fine di ricercare con le amministrazioni comunali idonee soluzioni di gestione dell'animale stesso ivi compresa la valutazione ai sensi dell'art. 2, comma 6 legge 14 agosto 1991, n. 281.
    6. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di Polizia, di Protezione civile e dei Vigili del fuoco.

    Art. 6.
    1. Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono sanzionate dalle Amministrazioni competenti secondo i parametri territoriali in vigore. La presente ordinanza e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha efficacia per un anno a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

    Roma, 12 dicembre 2006
    Il Ministro: Turco

    Registrata alla Corte dei conti il 30 dicembre 2006 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 365

    Elenco delle razze canine e di incroci di razze a rischio di aggressività di cui all'art. 1, comma 1, lettera b, della presente ordinanza:
    American Bulldog;
    Cane da pastore di Charplanina;
    Cane da pastore dell'Anatolia;
    Cane da pastore dell'Asia centrale;
    Cane da pastore del Caucaso;
    Cane da Serra da Estreilla;
    Dogo Argentino;
    Fila brazileiro;
    Perro da canapo majoero;
    Perro da presa canario;
    Perro da presa Mallorquin;
    Pit bull;
    Pit bull mastiff;
    Pit bull terrier;
    Rafeiro do alentejo;
    Rottweiler;
    Tosa inu.
    \"Non ci si bagna mai due volte nella stessa acqua di un fiume\"
    Eraclito

  2. #2
    Senior Member

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    non ho caito una cosa..ma alla fine tutti devono mettere anche la museruola?
    bisogna stipulare per forza una polizza assicurativa?o solo per i cani dell'elenco?

  3. #3
    Senior Member

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    Tutti devono mettere guinzaglio e museruola nei locali pubblici e sui pubblici mezzi di trasporto(ma non per strada ad esempio dove va messo l'uno o l'altra).
    Quelli dell'elenco invece devono sempre mettere l'uno e l'altra.
    L'assicurazione è obbligatoria solo per i cani dell'elenco.
    Queste due parti sono rimaste uguali a prima(Decreto Storace).
    \"Non ci si bagna mai due volte nella stessa acqua di un fiume\"
    Eraclito

  4. #4
    Senior Member

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    ancora con sto pit bull mastiff che non esiste [xx(]
    <font color=\"navy\"><i>https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=bbgHZWwyhcQ</i></font id=\"navy\">

  5. #5
    Senior Member

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    E' un'ordinanza scandalosa...come al solito chi fa le leggi che riguardano i cani dimostra di non avere alcuna competenza per farle!! [}]
    L'ordinanza ribadisce il divieto al taglio di coda e orecchie...immaginate questo cosa vuol dire?? Ben presto diverse razze non esisteranno più!

  6. #6
    Senior Member

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    Primus, non sono daccordo con te sulla questione dell'amputazione di orecchie e coda. Se in conseguenza alle restrizioni lo standard di alcune razze subirà un cambiamento in questo senso la vedo piuttosto come un'evoluzione...positiva!

  7. #7
    Senior Member

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    Citazione:Messaggio inserito da pushkin

    Primus, non sono daccordo con te sulla questione dell'amputazione di orecchie e coda. Se in conseguenza alle restrizioni lo standard di alcune razze subirà un cambiamento in questo senso la vedo piuttosto come un'evoluzione...positiva!
    pushkin!!! pushkin!!!pushkin!!!
    (in parole povere: quoto)

  8. #8
    Senior Member

    User Info Menu

    Puskin...non tutto ciò che è evoluzione è per forza di cose positivo, so di non dover essere io a fartelo notare, tanto più se di evoluzione vera e propria non si tratta dato che è un qualcosa attuato e poi rimesso in discussione già troppe volte. Il tuo modo di vedere le cose in materia di taglio di coda ed orecchie non oso contenstarlo per non avviare polemiche già lette in molti post di discussione su questo Forum, del resto saremmo OT se si finissimo con il parlare di questo; perciò ci tengo solo a precisare che quel che ho scritto (e con questo spero di spiegare meglio quella che è la mia idea sull'intera ordinanza...) nella seconda parte del mio post, era legato alla prima parte esclusivamente nel senso che certi divieti e restrizioni non andrebbero gettati nel calderone di una disposizione che ha il chiaro intento di cercare di porre rimedio a tutt'altri problemi...basta leggere il titolo dell'ordinanza stessa per capire che si è fatto, come spesso accade quando si cerca di dettare norme in una materia delicata come quella della cinofilia, un vero minestrone. Mi chiedo cosa c'entrino il taglio delle orecchie con la
    Citazione: Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani
    Dal modo in cui son stati elencati i vari articoli sembrerebbe proprio che si stia cercando di far rientrare la conchectomia nell'ambito del maltrattamento subito dagli animali e ribadisco che ciò lo trovo scandaloso. Chi compie determinate scelte, che le si condividano o meno, non lo fa di certo con l'intenzione di fare del male ad un cucciolo.
    Aggiungo, solo per invitare a riflettere, che le manifestazioni psichiche di maltrattamento sono forse meno evidenti di quelle fisiche, ma di gran lunga più frequenti.

  9. #9
    Senior Member

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    certo,i maltrattamenti psichici sono peggiori,ma già iniziare a vietare tagli di code,orecchie ed altro è un bel passo avanti!
    Sul fatto dell'intenzione di non fare male al cucciolo...mi sembra evidente che amputare una parte del corpo non possa essere ritenuto qualcosa che fa bene!e cosa dici riguardo alla recisione delle corde vocali?
    Secondo me è crudele compiere queste MUTILAZIONI su dei poveri animali e tentare di giustificarle con la razza e lo standard!
    21 luglio 2007 Attila resterai sempre con me, e senza dire parole nel mio cuore ti porterò

  10. #10
    Senior Member

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    Citazione:Messaggio inserito da Primus

    Puskin...non tutto ciò che è evoluzione è per forza di cose positivo,
    infatto ho parlato di "evoluzione...positiva" nel senso di un cambiamento IN positivo. E' chiaro che cambiamento e/o evoluzione non sono sinonimi di miglioramento.
    Ma in questo caso, per me, sì.

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