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Fabry
21-02-05, 04:58 PM
"Grazie anche a INSEPARABILE" ecco il regolamento europeo

Atto n. 2-00679

Pubblicato il 17 febbraio 2005
Seduta n. 742

BUCCIERO. - Al Ministro della salute. -
Premesso:
che il regolamento n. 998 del 26 maggio 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia, immediatamente esecutivo nel nostro ordinamento sin dal 1° ottobre 2004, ha modificato in parte la direttiva 92/65/CEE, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e importazioni (a carattere commerciale) nella Comunità di animali, attuata con il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 633;

che, in particolare, al fine precipuo di evitare che movimenti commerciali siano dissimulati fraudolentemente come movimenti non commerciali di animali da compagnia (n. 11 della premessa del regolamento) l'articolo 22 del regolamento n. 998/03 dispone la sostituzione integrale dei commi 1 e 2 dell'art. 10 della direttiva citata (e del decreto legislativo citato) in relazione alle condizioni per lo scambio di cani, gatti e furetti, rimandando espressamente anche ai requisiti di cui agli articoli 5 e 16 del regolamento stesso;

che, dunque, oggi cani, gatti e furetti, per poter essere importati nel nostro paese allo scopo di vendita e/o scambio devono essere muniti di regolare passaporto con attestazione di buona salute dell'animale eseguita con esame clinico risalente a 24 ore prima della spedizione da un veterinario abilitato dall'autorità competente ed attestazione dell'eseguita vaccinazione antirabbica, nonchè devono recare tatuaggio o microchip di riconoscimento e, soprattutto, non possono avere età inferiore ai tre mesi, salva espressa autorizzazione nei soli casi consentiti;

che l'allontanamento forzato di un cucciolo di cane o gatto dalla propria madre prima del compimento dei tre mesi di età è un gesto deplorevole, nocivo per la corretta crescita dell'animale e a volte anche per la sua salute e sicuramente contrario alle caratteristiche etologiche dell'animale stesso,salvo che configuri addirittura il reato di maltrattamento;

che l'inosservanza della suddetta disposizione, così come modificata dal regolamento citato, salvo che il fatto costituisca reato, è espressamente punita ex art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 633/96 con la sanzione amministrativa pecuniaria da 516,42 euro a 1.549,26 euro per ogni singola violazione;

che, nonostante il tenore della vigente normativa, importatori e negozianti perseverano impuniti nel vendere cuccioli di cane e gatto provenienti dai paesi dell'est Europa, sforniti di passaporto, vaccinazioni, tatuaggio o microchip e di età sempre inferiore ai tre mesi;

che addirittura tale fenomeno si verifica su vasta scala laddove vengono consentite, nonostante le ispezioni delle ASL locali, mostre/mercato itineranti di cuccioli, per la maggior parte importati, tutti privi dei suddetti requisiti e spesso malati ed infettivi, come è stato denunciato dalle associazioni animaliste alle autorità competenti per i casi avvenuti nel mese di novembre 2004 a Roma presso il Palalottomatica ed a Lecco presso il Palataurus, alla "Mostra del cucciolo" organizzata da Francesco Crusco nonchè, nel mese di gennaio 2005, a Grugliasco (Torino) alla mostra "Eurocucciolo";

che, ad ulteriore esempio, un importatore con sede in Formia, per il tramite di propri rivenditori sparsi in quasi tutta Italia persevererebbe indisturbato,stando alle denunce di alcuni cittadini, a vendere in copiosi quantitativi cani importati di non più di due mesi di età, privi di ogni requisito di legge e spessissimo affetti da malattie che li portano alla morte in pochi giorni dall'acquisto;

è che dunque sembra all'interrogante che i locali servizi veterinari delle ASL non abbiano compiutamente recepito il contenuto della citata normativa o, quanto meno, non abbiano stabilito l'operatività e le modalità dei necessari e conseguenti controlli,si chiede di sapere:
se rientri tra gli intendimenti del Ministro in indirizzo emanare un apposito provvedimento onde chiarire ai cittadini e alle istituzioni locali competenti l'efficacia e la portata, anche sanzionatoria, della succitata normativa,che si estende senz'altro anche agli animali da compagnia importati al fine di commerciarli, esortando altresì tutte le autorità preposte all'effettuazione di controlli presso importatori, negozianti e mostre di animali;

se il nostro paese consenta o meno nei casi specifici previsti dall'articolo 5, comma 2, del regolamento citato i movimenti di animali di età inferiore ai tre mesi e quale sia il mezzo legale con cui eventualmente dimostrareche il cucciolo "abbia soggiornato dalla nascita nel luogo in cui è natosenza entrare in contatto con animali selvatici".

masutti elisa
21-02-05, 05:36 PM
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Fabry
21-02-05, 07:14 PM
questo è quello che tutti aspettavamo [:264]