phodopus
11-03-04, 11:12 PM
<h3><center>COMUNE DI REGGIO NELL’ EMILIA
AREA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E INVESTIMENTI
SERVIZIO COMPATIBILITA’ AMBIENTALE
REGOLAMENTO PER LA TUTELA ED
IL BENESSERE DEGLI ANIMALI</center> </h3>
Titolo VI - VOLATILI
Art. 32 - Detenzione di volatili
1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente
in coppia, nel rispetto della categoria etologica.
2. Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni
climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell’acqua e del cibo all’interno della gabbia
dovranno essere sempre riforniti.
Art. 33 - Dimensioni delle gabbie
1. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche
etologiche dei volatili, sono individuate le dimensioni minime che devono avere le
gabbie che li accolgono:
a) per uno, e fino a due esemplari adulti: due lati della gabbia dovranno essere di
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cinque volte, ed un lato di tre, rispetto alla misura dell’apertura alare del volatile
più grande;
b) per ogni esemplare in più le suddette dimensioni devono essere aumentate del
30%.
2. Le disposizioni di cui al precedente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a
seguito del proprietario o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie, per le
manifestazioni ornitologiche con durata non superiore ai dieci giorni, nonché per le
sole fasi strettamente necessarie all’attività venatoria e per il trasporto dalle zone di
caccia e ritorno da esse (solo in questi casi e per il tempo strettamente necessario le
gabbie devono avere le misure minime previste dalla Delibera di Giunta Regionale
n.1908 del 30.7.1996).
3. E’ vietato mantenere volatili legati al trespolo.
4. E’ obbligatorio posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenute all’aperto una
tettoia che copra almeno la metà della parte superiore.
5. E’ vietato lasciare all’aperto durante la stagione invernale specie esotiche tropicali
e/o subtropicali o migratrici, senza adeguata copertura.
Art. 34 - Controllo dei colombi in ambito urbano
Al fine di contenere l'incremento delle colonie dei colombi di città, per salvaguardarne la
salute, per tutelare l'aspetto igienico sanitario e il decoro urbano, nonchè per perseguire
l'equilibrio dell'ecosistema territoriale:
• è fatto divieto su tutto il territorio comunale di somministrare in modo sistematico
alimenti ai colombi allo stato libero;
• è fatto obbligo ai proprietari degli stabili di porre in essere quanto necessario per
evitare l'insediamento e la nidificazione dei colombi.
• è ammessa la detenzione in ambito urbano di piccoli gruppi di animali da cortile e
volatili (piccioni, uccelli ornamentali, conigli, galline etc.), previa autorizzazione del
Sindaco, rilasciata su parere favorevole della AUSL (Servizio Veterinario/Igiene
Pubblica). Tale detenzione deve avvenire salvaguardando gli aspetti igienico-sanitari
e il disturbo al vicinato e il benessere degli animali.
AREA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E INVESTIMENTI
SERVIZIO COMPATIBILITA’ AMBIENTALE
REGOLAMENTO PER LA TUTELA ED
IL BENESSERE DEGLI ANIMALI</center> </h3>
Titolo VI - VOLATILI
Art. 32 - Detenzione di volatili
1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente
in coppia, nel rispetto della categoria etologica.
2. Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni
climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell’acqua e del cibo all’interno della gabbia
dovranno essere sempre riforniti.
Art. 33 - Dimensioni delle gabbie
1. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche
etologiche dei volatili, sono individuate le dimensioni minime che devono avere le
gabbie che li accolgono:
a) per uno, e fino a due esemplari adulti: due lati della gabbia dovranno essere di
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cinque volte, ed un lato di tre, rispetto alla misura dell’apertura alare del volatile
più grande;
b) per ogni esemplare in più le suddette dimensioni devono essere aumentate del
30%.
2. Le disposizioni di cui al precedente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a
seguito del proprietario o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie, per le
manifestazioni ornitologiche con durata non superiore ai dieci giorni, nonché per le
sole fasi strettamente necessarie all’attività venatoria e per il trasporto dalle zone di
caccia e ritorno da esse (solo in questi casi e per il tempo strettamente necessario le
gabbie devono avere le misure minime previste dalla Delibera di Giunta Regionale
n.1908 del 30.7.1996).
3. E’ vietato mantenere volatili legati al trespolo.
4. E’ obbligatorio posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenute all’aperto una
tettoia che copra almeno la metà della parte superiore.
5. E’ vietato lasciare all’aperto durante la stagione invernale specie esotiche tropicali
e/o subtropicali o migratrici, senza adeguata copertura.
Art. 34 - Controllo dei colombi in ambito urbano
Al fine di contenere l'incremento delle colonie dei colombi di città, per salvaguardarne la
salute, per tutelare l'aspetto igienico sanitario e il decoro urbano, nonchè per perseguire
l'equilibrio dell'ecosistema territoriale:
• è fatto divieto su tutto il territorio comunale di somministrare in modo sistematico
alimenti ai colombi allo stato libero;
• è fatto obbligo ai proprietari degli stabili di porre in essere quanto necessario per
evitare l'insediamento e la nidificazione dei colombi.
• è ammessa la detenzione in ambito urbano di piccoli gruppi di animali da cortile e
volatili (piccioni, uccelli ornamentali, conigli, galline etc.), previa autorizzazione del
Sindaco, rilasciata su parere favorevole della AUSL (Servizio Veterinario/Igiene
Pubblica). Tale detenzione deve avvenire salvaguardando gli aspetti igienico-sanitari
e il disturbo al vicinato e il benessere degli animali.