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phodopus
11-03-04, 11:10 PM
<h3><center>COMUNE DI REGGIO NELL’ EMILIA

AREA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E INVESTIMENTI
SERVIZIO COMPATIBILITA’ AMBIENTALE

REGOLAMENTO PER LA TUTELA ED
IL BENESSERE DEGLI ANIMALI</center> </h3>


Titolo V - GATTI
Art. 30 - Tutela e controllo della popolazione felina
Il Comune promuove l'applicazione della "Legge quadro in materia di animali di
affezione e prevenzione del randagismo" n°281/1991 e la Legge Regionale "Nuove
norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina" n°27/2000; in
particolare per favorire i controlli sulla popolazione felina, la tutela della salute e la
salvaguardia delle condizioni di vita dei gatti:
• assicura, d'intesa con l'AUSL, direttamente o tramite convenzioni con le associazioni
zoofile ed animaliste locali, il censimento e la gestione delle colonie feline presenti
sul proprio territorio;
• supporta le campagne di sterilizzazione dei gatti in libertà effettuate dal Servizio
Veterinario dell'AUSL, con successivo reinserimento nel loro habitat originario;
• vieta a chiunque di maltrattare o di allontanare dal loro habitat i gatti che vivono in
libertà;
• consente che la cattura dei gatti in stato di libertà avvenga solo per comprovati
motivi sanitari (effettuata con sistemi incruenti) e vieta il loro utilizzo per scopi di
sperimentazione;
• vigila affinchè la sopressione dei gatti in libertà avvenga esclusivamente alle
condizioni definite dal Regolamento di Polizia veterinaria n.320/1954 e con le
modalità previste all'art. 22, 4° comma della L. R. n.27/2000;
• punisce i casi di abbandono e di maltrattamento.
Per "gatto libero" si intende un animale che vive in stato di libertà sul territorio, di solito
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insieme ad altri gatti.
Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti, indipendentemente dal fatto che sia o
meno accudita dai cittadini e dal numero di soggetti che la compongono, che vivono in
stato di libertà e frequentano abitualmente un qualsiasi territorio o porzione di territorio,
urbano e non, edificato e non, sia pubblico o privato.
Art. 31 - Cura delle colonie feline da parte dei "gattari"
1. Il Comune riconosce l’attività benemerita dei cittadini che, come gattari, si
adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi e promuove
corsi di formazione in collaborazione con l’Azienda Sanitaria locale; a seguito della
frequentazione dei suddetti corsi verrà rilasciato apposito tesserino di
riconoscimento.
2. Ai gattari deve essere permesso l’accesso, al fine dell’alimentazione e della cura dei
gatti, nelle aree pubbliche consentite. I gattari sono obbligati a rispettare le norme
per l’igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla
pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto.
3. L'accesso dei gattari a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del
proprietario; in casi di comprovati motivi relativi alla salute e tutela di gatti liberi
residenti in aree private e nell'impossibilità di accedervi, i gattari sottopongono e
demandano alle Autorità competenti le problematiche individuate, i quali con gli
strumenti definiti dalla legge promuoveranno le azioni necessarie.