Fabry
09-09-03, 01:06 PM
Ditemi voi se è mai possibile fare una legge in questa maniera<img src=faccine/103.gif border=0 align=middle>
Leggete questo e poi andate sul sito che vi scrivo e leggete dall'inizio alla fine e ditemi voi se non è una vergogna.<img src=faccine/103.gif border=0 align=middle><img src=faccine/108.gif border=0 align=middle>
La nuova proposta di Legge sui maltrattamenti agli animali, approvata (e stravolta) al Senato prevede che la stessa legge non si applichi in alcuni casi (zone franche di maltrattamenti ed uccisioni), come caccia, allevamenti, circhi, zoo e vivisezione. Diteci cosa ne pensate!!!
(...) Dopo l'articolo 19-bis delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale sono inseriti i seguenti:"Art. 19-ter. - (Leggi speciali in materia di animali). Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali." (...) Per leggere tutto il testo, confrontato con quello precedentemente approvato dalla Camera dei Deputati entra in : http://www.camera.it/_dati/leg14/lavori/stampati/sk0500/articola/04320b.htm <img src=faccine/195.gif border=0 align=middle><img src=faccine/184.gif border=0 align=middle>
Leggete questo e poi andate sul sito che vi scrivo e leggete dall'inizio alla fine e ditemi voi se non è una vergogna.<img src=faccine/103.gif border=0 align=middle><img src=faccine/108.gif border=0 align=middle>
La nuova proposta di Legge sui maltrattamenti agli animali, approvata (e stravolta) al Senato prevede che la stessa legge non si applichi in alcuni casi (zone franche di maltrattamenti ed uccisioni), come caccia, allevamenti, circhi, zoo e vivisezione. Diteci cosa ne pensate!!!
(...) Dopo l'articolo 19-bis delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale sono inseriti i seguenti:"Art. 19-ter. - (Leggi speciali in materia di animali). Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali." (...) Per leggere tutto il testo, confrontato con quello precedentemente approvato dalla Camera dei Deputati entra in : http://www.camera.it/_dati/leg14/lavori/stampati/sk0500/articola/04320b.htm <img src=faccine/195.gif border=0 align=middle><img src=faccine/184.gif border=0 align=middle>