phodopus
11-03-04, 11:25 PM
<h3><center>COMUNE DI REGGIO NELL’ EMILIA
AREA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E INVESTIMENTI
SERVIZIO COMPATIBILITA’ AMBIENTALE
REGOLAMENTO PER LA TUTELA ED
IL BENESSERE DEGLI ANIMALI</center> </h3>
Titolo VII - ANIMALI ACQUATICI
Art. 35 - Ittiofauna
E' fatto divieto di:
16
Page 17
• lasciare l'ittiofauna in vasche senza l'ossigenatore ed a temperature non conformi
alle esigenze fisiologiche della specie;
• porre l'ittiofauna marina in acqua dolce e viceversa;
• conservare ittiofauna viva fuori dall'acqua anche se posta sopra al ghiaccio e/o
frigorifero, con esclusione dei molluschi (applicabile nei casi non contemplati
dall’art.4 del D.Lgs. 30.12.1992, n.531);
• vendere o conservare ittiofauna viva all'acquirente non immersa nell'acqua.
• mantenere l'ittiofauna in vasche non adeguate al soggetto più grande presente; la
lunghezza minima del contenitore deve essere 5 volte superiore alla lunghezza del
corpo dell'animale più grande; oltre i 3 esemplari le dimensioni minime sono
aumentate del 25% per ogni animale aggiunto.
Art. 36 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari
1. Il volume e la capienza dell'acquario dovranno essere adeguati alle dimensioni e al
numero degli animali ospitati.
2. E’ vietato l’utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale
trasparente.
3. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e
l’ossigenazione dell’acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura
devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.
4. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti almeno in
coppia.
5. I pesci negli acquari devono essere alimentati secondo le caratteristiche della
specie.
Modificato da - phodopus il 18/03/2004 21:40:18
AREA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E INVESTIMENTI
SERVIZIO COMPATIBILITA’ AMBIENTALE
REGOLAMENTO PER LA TUTELA ED
IL BENESSERE DEGLI ANIMALI</center> </h3>
Titolo VII - ANIMALI ACQUATICI
Art. 35 - Ittiofauna
E' fatto divieto di:
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• lasciare l'ittiofauna in vasche senza l'ossigenatore ed a temperature non conformi
alle esigenze fisiologiche della specie;
• porre l'ittiofauna marina in acqua dolce e viceversa;
• conservare ittiofauna viva fuori dall'acqua anche se posta sopra al ghiaccio e/o
frigorifero, con esclusione dei molluschi (applicabile nei casi non contemplati
dall’art.4 del D.Lgs. 30.12.1992, n.531);
• vendere o conservare ittiofauna viva all'acquirente non immersa nell'acqua.
• mantenere l'ittiofauna in vasche non adeguate al soggetto più grande presente; la
lunghezza minima del contenitore deve essere 5 volte superiore alla lunghezza del
corpo dell'animale più grande; oltre i 3 esemplari le dimensioni minime sono
aumentate del 25% per ogni animale aggiunto.
Art. 36 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari
1. Il volume e la capienza dell'acquario dovranno essere adeguati alle dimensioni e al
numero degli animali ospitati.
2. E’ vietato l’utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale
trasparente.
3. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e
l’ossigenazione dell’acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura
devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.
4. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti almeno in
coppia.
5. I pesci negli acquari devono essere alimentati secondo le caratteristiche della
specie.
Modificato da - phodopus il 18/03/2004 21:40:18