PDA

Visualizza Versione Completa : Un esempio? O un inutile spot?



phodopus
11-03-04, 10:54 PM
<h3><center>COMUNE DI REGGIO NELL’ EMILIA

AREA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E INVESTIMENTI
SERVIZIO COMPATIBILITA’ AMBIENTALE

REGOLAMENTO PER LA TUTELA ED
IL BENESSERE DEGLI ANIMALI</center> </h3>


Titolo IV – CANI
Art. 22 - Tutela della popolazione canina
Il Comune promuove l'applicazione della "Legge quadro in materia di animali di
affezione e prevenzione del randagismo" n°281/1991 e la Legge Regionale "Nuove
norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina" n°27/2000, in
particolare relativamente a:
• interventi per la tutela, controllo e vigilanza contro il maltrattamento della
popolazione canina al fine di prevenire il randagismo, in collaborazione con Ausl,
associazioni zoofile ed animaliste; gestione dell'anagrafe canina; realizzazione,
risanamento e funzionamento di strutture pubbliche di ricovero per cani; divieto
dell'utilizzo a scopo sperimentazione; soppressione solo per i casi previsti dal
11

Page 12
Regolamento di polizia veterinaria n° 320/1954 e per motivi di grave e incurabile
malattia o di comprovata pericolosità; funzioni di vigilanza sull'osservanza delle leggi
e promozione dell'informazione.
• Interventi per la limitazione della proliferazione dei cani randagi.
Art. 23 - Attività motoria e rapporti sociali
1. Chi tiene un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l’opportuna attività
motoria.
2. I cani tenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.
3. I cani custoditi in box devono poter effettuare uscite giornaliere.
4. E’ permesso detenere i cani ad una catena a tenuta fissa o preferibilmente a
scorrere su di un cavo aereo, di lunghezza adeguata a garantire un sufficiente
movimento dell'animale; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti
alle estremità.
5. E’ permesso trasportare in automobile un solo cane libero in modo però che non
costituisca impedimento alla guida (quindi ad esempio sul sedile posteriore o nel
bagagliaio di una station wagon); se si devono trasportare più animali è obbligatorio
che siano racchiusi in apposite gabbie o nel vano posteriore del veicolo, isolato dal
posto di guida tramite unna rete divisoria. (art.169 del Nuovo Codice della Strada).
Art. 24 - Caratteristiche dei recinti e dei ricoveri
I cani devono essere tenuti in strutture idonee dal punto di vista igienico-sanitario, atte a
garantire un'adeguata contenzione dell'animale e a soddisfare le esigenze psicofisiche
dello stesso. Il box, opportunamente inclinato per il drenaggio, deve essere adeguato
alla taglia del cane, permettergli un abbondante e fisiologico movimento, deve avere
una parte ombreggiata, pavimentazione almeno in parte in materiale non assorbibile
(es.: piastrelle, cemento), antisdrucciolo, non devono esservi ristagni di liquidi, le feci e
le urine devono essere asportate quotidianamente. Il box deve essere riparato dai venti
dominanti ed avere una recinzione sufficientemente alta in relazione alla contenzione
dell'animale. Il ricovero (cuccia) deve essere dimensionato alla taglia e alle
caratteristiche della razza del cane, al fine di garantire un adeguato comfort e riparo
dalle intemperie, deve essere di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, sistemato
nella parte coperta e più riparata del recinto.
Art. 25 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche
1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l’accesso a
tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi.
12

Page 13
2. E’ fatto sempre e comunque obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario,
anche la apposita museruola qualora gli animali possano determinare danni agli altri
frequentatori. Nelle strade, piazze e comunque in tutte le zone di passaggio
veicolare, i guinzagli non devono essere di lunghezza superiore a m. 1,5.
3. E’ vietato l’accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come
le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e
segnalate con appositi cartelli di divieto.
Art. 26 - Aree e percorsi destinati ai cani
1. Nell’ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, possono essere
individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati
anche delle opportune attrezzature.
2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente,
sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, affinchè non determinino danni a
piante, animali o strutture presenti.
Art. 27 - Accesso negli esercizi e negli uffici pubblici
1. I cani, accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero
accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, negli uffici pubblici e
in tutti gli esercizi commerciali, fatte salve le prescrizioni dell’autorità sanitaria per le
tipologie di esercizi in cui si tengono in deposito, si trasformano o comunque si
manipolano e si vendono prodotti alimentari; è facoltà del gestore dell'attività
commerciale stessa, di vietarne l'accesso mediante apposite segnalazioni.
2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi
commerciali e negli uffici pubblici, dovranno farlo usando il guinzaglio e, ove sia
necessario, anche apposita museruola (qualora gli stessi possano determinare danni
agli altri frequentatori) avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino
disturbo o danno alcuno.
Art. 28 - Obbligo di raccolta degli escrementi
1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, fatta eccezione per i conduttori
di cane-guida, hanno l’obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul
suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del
luogo.
2. L’obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso
pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell’intero territorio comunale.
13

Page 14
Art. 29 - Rinuncia di proprietà
1. Nel caso il proprietario del cane si avvalga della facoltà di rinuncia della proprietà,
come previsto dall'art.12 della L.R. 27/2000, dovrà fornire adeguata documentazione
e sarà cura del Comune controllarne la veridicità; l’accettazione sarà comunque
subordinata e gestita mediante “liste di attesa e per particolari situazioni di priorità
per far fronte ad emergenze”.
2. Nel caso la rinuncia alla proprietà, anche di cucciolate, dovesse risultare ripetitiva e
non supportata da inderogabili necessità, l’autorità competente emetterà motivato
provvedimento che vieti la detenzione di cani e gatti all’interessato.





Modificato da - phodopus il 11/03/2004 23:57:02