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furettamilu
03-03-06, 04:26 PM
questo protocollo è molto utile soprattutto da portare sempre dietro quando ci si sposta con i puzzoli così da azzittire ignoranti accusatori......e per eviatre di trovare qualche pubblico ufficiale non informato che ci faccia problemi durante i viaggi:



PROTOCOLLO CON IL QUALE L'INFS RICONOSCE UFFICIALMENTE IL FURETTO COME ANIMALE DA COMPAGNIA E NON SELVATICO.

28-03-03 (protocollo 002606)

In riferimento alla richiesta di parere circa le materie in oggetto, da Lei inviata con nota del 20 marzo u.s., questo Istituto comunica quanto segue. Classificazione del furetto
Il furetto (Mustela putorius f. furo), forma domestica ottenuta per selezione artificiale dalla puzzola (Mustela putorius) con la quale è interfecondo, non può essere considerato specie selvatica e non presenta, alla luce dei dati disponibili, popolazioni selvatiche naturalizzate nel territorio nazionale. Inquadramento normativo
In relazione al suo stato di animale domestico, il furetto non rientra tra le specie oggetto di tutela della Legge 11 febbraio 1992, n. 157.
L'articolo 727 del Codice Penale (maltrattamento degli animali, modificato con legge 22 novembre 1993, n. 473) punisce la detenzione degli animali in condizioni incompatibile con la loro natura, ma proibisce anche l'abbandono degli animali domestici (come appunto deve intendersi il furetto).
Si evidenzia inoltre che diverse leggi nazionali e convenzioni internazionali impegnano l'Italia a prevenire l'introduzione di elementi faunistici non autoctoni:

- il DPR 357, all'art. 12, commi 1 e 3 , richiede una specifica autorizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio per le introduzioni in natura di specie non locali, decisa sulla base di un parere di questo Istituto e di un apposito studio che accerti che non sussistano rischi di impatto per gli habitat naturali e la fauna autoctona.

- la Convenzione di Berna, all'Articolo 11, paragrafo 2.b, impegna gli stati firmatari a controllare rigorosamente l'introduzione di specie alloctone.

- la Convenzione di Rio sulla Biodiversità, all'Articolo 8, lettera h, impegna gli Stati firmatari ad attivare misure per prevenire l'introduzione, controllare o eradicare le specie alloctone che minaccino gli ecosistemi, gli habitat o le specie autoctone.

- la Direttiva Habitat (92/43/CEE), all'Articolo 22, lettera b, richiede agli Stati membri di assicurare che l'introduzione deliberata in natura di specie non originarie dei rispettivi territori sia regolata in modo da non danneggiare gli habitat naturali, la fauna e la flora selvatiche e, se necessario, di proibire tali introduzioni.

- la Risoluzione N° 57 del Comitato Permanente perla Convenzione di Berna sull'introduzione di organismi appartenenti a specie non indigene nell'ambiente, approvata in data 5 dicembre 1997, raccomanda agli stati membri di proibire la deliberata introduzione all'interno dei loro confini o in parte del loro territorio di organismi alloctoni al fine di stabilire popolazioni naturalizzate.

- la Risoluzione N° 77 del Comitato Permanente per la Convenzione di Berna sull'eradicazione dei vertebrati terresti alloctoni, approvata in data 2 dicembre 1999, raccomanda agli stati membri azioni di prevenzione, monitoraggio ed eradicazione delle specie alloctone invasive, comprese le specie domestiche. Potenziali impatti del furetto sugli ecosistemi naturali

Il furetto può determinare un impatto negativo sulla conservazione della puzzola, specie selvatica con status di conservazione precario, per competizione ed ibridazione. Il furetto può inoltre determinare un notevole impatto sui piccoli vertebrati per predazione. Anche se non risultano attualmente presenti in Italia popolazioni selvatiche naturalizzate di furetto, va però ricordato che in altri contesti geografici tale entità faunistica si è insediata in natura dando luogo a popolazioni vitali che in alcuni casi hanno determinato rilevanti impatti su specie autoctone (ad es.: Gran Bretagna, Nuova Zelanda; vedi Lever C., 1985: Naturalized mammals of the world. Longman, London).
In conclusione questo Istituto sottolinea che l'introduzione del furetto in natura pone significativi rischi per la conservazione della fauna alloctona e degli ecosistemi naturali ed è proibita dall'attuale quadro normativo.
Tratto dal sito della SIVAE (Società Italiana Veterinaria per Animali Esotici) www.sivae.it
Si può chiaramente capire che la specie Mustela Putorius Furo(furetto), sottospecie della Mustela Putorius (puzzola europea), è classificata e tutelata dalle leggi come animale domestico ed è assolutamente illegale e dannoso ritenere o trattare il furetto come specie selvatica.
Inoltre, la nuova direttiva europea sull'espatrio in Europa degli animali domestici, ha compreso il furetto nel passaporto europeo per cani e gatti con l'obbligo di chippatura.