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Atto n. 2-00679
Pubblicato il 17 febbraio 2005
Seduta n. 742
BUCCIERO. - Al Ministro della salute. -
Premesso:
che il regolamento n. 998 del 26 maggio 2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti
a carattere non commerciale di animali da compagnia, immediatamente esecutivo
nel nostro ordinamento sin dal 1° ottobre 2004, ha modificato in parte la
direttiva 92/65/CEE, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e
importazioni
(a carattere commerciale) nella Comunità di animali, attuata con il decreto
legislativo 12 novembre 1996, n. 633;
che, in particolare, al fine precipuo di evitare che movimenti commerciali
siano dissimulati fraudolentemente come movimenti non commerciali di animali
da compagnia (n. 11 della premessa del regolamento) l'articolo 22 del
regolamento
n. 998/03 dispone la sostituzione integrale dei commi 1 e 2 dell'art. 10
della direttiva citata (e del decreto legislativo citato) in relazione alle
condizioni per lo scambio di cani, gatti e furetti, rimandando espressamente
anche ai requisiti di cui agli articoli 5 e 16 del regolamento stesso;
che, dunque, oggi cani, gatti e furetti, per poter essere importati nel nostro
paese allo scopo di vendita e/o scambio devono essere muniti di regolare
passaporto con attestazione di buona salute dell'animale eseguita con esame
clinico risalente a 24 ore prima della spedizione da un veterinario abilitato
dall'autorità competente ed attestazione dell'eseguita vaccinazione antirabbica,
nonchè devono recare tatuaggio o microchip di riconoscimento e, soprattutto,
non possono avere età inferiore ai tre mesi, salva espressa autorizzazione
nei soli casi consentiti;
che l'allontanamento forzato di un cucciolo di cane o gatto dalla propria
madre prima del compimento dei tre mesi di età è un gesto deplorevole, nocivo
per la corretta crescita dell'animale e a volte anche per la sua salute e
sicuramente contrario alle caratteristiche etologiche dell'animale stesso,
salvo che configuri addirittura il reato di maltrattamento;
che l'inosservanza della suddetta disposizione, così come modificata dal
regolamento citato, salvo che il fatto costituisca reato, è espressamente
punita ex art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 633/96 con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 516,42 euro a 1.549,26 euro per ogni singola
violazione;
che, nonostante il tenore della vigente normativa, importatori e negozianti
perseverano impuniti nel vendere cuccioli di cane e gatto provenienti dai
paesi dell'est Europa, sforniti di passaporto, vaccinazioni, tatuaggio o
microchip e di età sempre inferiore ai tre mesi;
che addirittura tale fenomeno si verifica su vasta scala laddove vengono
consentite, nonostante le ispezioni delle ASL locali, mostre/mercato itineranti
di cuccioli, per la maggior parte importati, tutti privi dei suddetti requisiti
e spesso malati ed infettivi, come è stato denunciato dalle associazioni
animaliste alle autorità competenti per i casi avvenuti nel mese di novembre
2004 a Roma presso il Palalottomatica ed a Lecco presso il Palataurus, alla
"Mostra del cucciolo" organizzata da Francesco Crusco nonchè, nel mese di
gennaio 2005, a Grugliasco (Torino) alla mostra "Eurocucciolo";
che, ad ulteriore esempio, un importatore con sede in Formia, per il tramite
di propri rivenditori sparsi in quasi tutta Italia persevererebbe indisturbato,
stando alle denunce di alcuni cittadini, a vendere in copiosi quantitativi
cani importati di non più di due mesi di età, privi di ogni requisito di
legge e spessissimo affetti da malattie che li portano alla morte in pochi
giorni dall'acquisto;
che dunque sembra all'interrogante che i locali servizi veterinari delle
ASL non abbiano compiutamente recepito il contenuto della citata normativa
o, quanto meno, non abbiano stabilito l'operatività e le modalità dei necessari
e conseguenti controlli,
si chiede di sapere:
se rientri tra gli intendimenti del Ministro in indirizzo emanare un apposito
provvedimento onde chiarire ai cittadini e alle istituzioni locali competenti
l'efficacia e la portata, anche sanzionatoria, della succitata normativa,
che si estende senz'altro anche agli animali da compagnia importati al fine
di commerciarli, esortando altresì tutte le autorità preposte all'effettuazione
di controlli presso importatori, negozianti e mostre di animali;
se il nostro paese consenta o meno nei casi specifici previsti dall'articolo
5, comma 2, del regolamento citato i movimenti di animali di età inferiore
ai tre mesi e quale sia il mezzo legale con cui eventualmente dimostrare
che il cucciolo "abbia soggiornato dalla nascita nel luogo in cui è nato
senza entrare in contatto con animali selvatici".
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